Le Sezioni Unite della Cassazione chiudono i contrasti sui diritti dei beneficiari e degli eredi legittimi: ecco il principio di diritto stabilito.
Ereditare una polizza vita può essere un affare ma anche un grattacapo. Quando il contraente viene a mancare, il beneficiario incassa i soldi dell’assicurazione. E questo può essere l’affare. Ma il grattacapo è in agguato se gli eredi legittimi reclamano la loro rispettiva quota, anche se non risultano come beneficiari nella polizza. Possono farlo? In altre parole: chi eredita una polizza vita? Il beneficiario o tutti gli eredi?
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono recentemente pronunciate sulla questione con un’ordinanza che dà un orientamento preciso su come bisogna comportarsi in questi casi e che cosa si può pretendere o non pretendere.
Bisogna premettere che la polizza vita (o assicurazione sulla vita che dir si voglia) ha uno schema diverso rispetto a quello impostato per la successione ereditaria. Per esempio, una volta individuato il beneficiario indicato in polizza, l’indennizzo fuoriesce dall’asse. Dunque, se il contratto assicurativo parla di «eredi legittimi», la successiva istituzione come «erede universale» di un soggetto diverso non vale come revoca della disposizione che è a carattere contrattuale e non successorio. Ma vediamo che cosa ha detto in proposito la Cassazione a Sezioni Unite.
L’art. completo su https://www.laleggepertutti.it/505821_chi-eredita-una-polizza-vita